Difformità, danni e vizi di funzionamento del condizionatore esterno fissato sul muro dello stabile a chi sono attribuibili? Scopriamo in questo articolo.
Le città italiane sono sempre più calde e nella stagione estiva gli appartamenti sono davvero bollenti. Per questo è sempre più frequente l’installazione di condizionatori esterni, ben visibili sulle facciate degli edifici. Molto spesso però questi elettrodomestici sono causa di diatribe tra vicini, soprattutto quando le esalazioni e i fumi vanno verso il terrazzo e le finestre altrui.
Altri problemi comuni sono poi quelli derivanti dalla sicurezza, ovvero dalla garanzia delle staffe che li ancorano ai muri ed anche eventuali malfunzionamenti degli apparecchi. La domanda che sorge spontanea è allora la seguente: chi si deve occupare dei climatizzatori e chi ne è responsabile?
Secondo l’art. 2051 del Codice Civile il proprietario di un bene è il responsabile di eventuali danni che lo stesso provoca a terzi, a meno che non riesca a dimostrare che essi sono attribuibili al caso fortuito. Nel caso dei climatizzatori però una parte di responsabilità può anche essere imputata all’installatore o al costruttore dell’apparecchio. Il proprietario può quindi rivalersi su di essi.
I rumori e i fumi emessi dal condizionatore sono considerati regolari se rientrano nei limiti di tollerabilità consentiti dalla legge. Il C.C. stabilisce all’art.844 quali sono le condizioni ritenute normali, anche se poi occorre una valutazione caso per caso del giudice per capire se il tutto è tollerabile o meno. Ad esempio se con le finestre chiuse si avverte il rumore del condizionatore esterno evidentemente c’è un problema e il climatizzatore andrà spostato o rimosso.
Da parte sua la Corte di Cassazione ha stabilito che le immissioni maggiori di 3 decibel ai rumori di fondo siano da ritenere intollerabili, nel caso il condizionatore sia posizionato in un condominio per cui va effettuata la sua rimozione. In genere bisognerebbe rispettare la distanza minima di 1 metro dalla proprietà del vicino, questo dice la legge; tuttavia in molti immobili questi limiti non vengono rispettati perché gli appartamenti sono molto vicini gli uni agli altri e i climatizzatori sono collocati a distanze inferiori.
Quando il climatizzatore presenta delle difformità e quindi non è a norma oppure non funziona in modo corretto la responsabilità è della ditta che lo ha installato. Questo è un bel sollievo per il proprietario che può così rivalersi su di essa, chiedendo il rimborso delle spese dell’apparecchio o non pagando le spese di installazione. Anche la Cassazione ha ritenuto l’installatore completamente responsabile del climatizzatore, a meno che durante il montaggio non abbia segnalato i rischi al proprietario.
Il tecnico abilitato ad installare questo tipo di apparecchi è infatti tenuto a conoscere nel dettaglio le leggi e le norme che regolano il settore ossia il Decreto ministeriale dello Sviluppo Economico n.37 del 22 gennaio 2008. Eventuali vizi di funzionamento sono allo stesso modo imputabili all’appaltatore, anche quando gli errori sarebbero da attribuire alla società produttrice del prodotto.
Se l’appaltatore si accorge di probabili criticità del condizionatore deve tempestivamente segnalarle al proprietario, in modo che egli ne sia consapevole. E poi deve eseguire il lavoro nel miglior modo possibile perché qualora si presentino problemi egli ne è comunque responsabile. Nel caso che l’appaltatore rilevi grosse criticità dell’apparecchio ma il proprietario gli impone comunque di installarlo egli è esente da future responsabilità. Questo perché grazie alle sue competenze aveva segnalato in anticipo i problemi riscontrati al committente.
La caduta del climatizzatore a causa di difetti alle staffe che lo sorreggono ed eventuali danni o lesioni a terzi sono a carico del proprietario dell’apparecchio. Addirittura l’accusa in caso di un evento mortale è quella di omicidio colposo. S rileva dunque di primaria importanza la regolare manutenzione dei climatizzatori, sia a livello di funzionamento che di ancoraggio.
Se il condizionatore dovesse cadere a terra a seguito di una recente manutenzione il proprietario può chiedere un risarcimento dei danni alla ditta che ne ha effettuato il controllo. Quando invece il danno è dovuto al caso fortuito come ad esempio al crollo dovuto ad una scossa sismica la responsabilità non è attribuibile al manutentore.
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